L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha condiviso con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una nota di indirizzo con le modalità operative per l’esenzione dei pubblici esercizi dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 e per le procedure semplificate per l’autorizzazione alla posa di strutture amovibili per la ristorazione come i dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature e altri elementi di arredo urbano, così come previsto dal DL Rilancio per favorire la ripresa delle attività legate al turismo.
In particolare, il documento sottolinea come per questi interventi, in base alle disposizioni del DL Rilancio, non sia necessaria l’autorizzazione da parte delle Soprintendenze per l’esecuzione di lavori su beni culturali e l’autorizzazione paesaggistica.
A beneficio degli operatoti, riportiamo integralmente la Nota di indirizzo e il facsimile della domanda da compilare.
Nota d’indirizzo
Oggetto: Articolo 181 DL n. 34 /2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio
- La norma
E’ contenuta nel DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, la
norma (articolo 181) che prevede l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da
parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione
concernenti l’utilizzo di suolo pubblico.
- Efficacia
L’esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal 1°
maggio al 31 ottobre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito è a carico di
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno di cui si dirà nel successivo
punto 8 della presente nota.
- Finalità
La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed
eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese
con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l’entrata in
vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali,
nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da
COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.
- Ambito soggettivo
Sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui
all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, c. 3-
quater, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020,
con riferimento al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui
all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n.
287/1991:
- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di
latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi
similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di
carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi
applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio
al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il
comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa
riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una
ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente
considerate identiche dal legislatore.
- Regime autorizzatorio semplificato
La norma in commento – sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche
sospese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – semplifica il regime
autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle
superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al
31 ottobre p.v. – una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del
provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente
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dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza
applicazione dell’imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.
La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e
regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione.
In particolare, si ritiene che la deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che
per il provvedimento finale concessorio.
Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in
materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed
il rispetto dei diritti dei terzi.
Inoltre, si sottolinea come l’assenza di una espressa previsione normativa, renda
possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici
massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel
temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.
Per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle
misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il
31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute
e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle
autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146
(autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n.
380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non
soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità,
devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa
norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell’articolo
264, comma 1 lettera f).
- Procedura semplificata, urgente e temporanea
Come accennato, la norma – oltre al beneficio economico – innova profondamente il
procedimento autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico se letta in combinato
disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
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Ci riferiamo in particolare all’articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima
semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla
diffusione dell’infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena
attuazione ai principi di cui all’articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445
/ 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex
post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle
normative di settore.
Pertanto, il combinato disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 264 commi 1 e 2 in
materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle
fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale
procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di
procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai
soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò
possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex
articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme
inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in
base alle norme sopra richiamate.
Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un
provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata
un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i
seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico,
delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo
Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e
d’igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata
stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal
Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i
diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato)
Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o
dell’ampliamento.
Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da
seguire.
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In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell’organizzazione degli Enti,
potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite
riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso,
anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero
nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita
un’occupazione d’urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza
dalla data di occupazione stessa.
- Come disciplinare l’introduzione del nuovo regime nell’organizzazione
dell’Ente Locale
Si osserva in linea generale che le innovazioni normative di una disciplina di settore non
richiedono che una presa d’atto da parte dell’Ente destinatario delle stesse, tenuto
unicamente a dare indicazioni operative che ne rendano immediata l’operatività
trattandosi – in questo caso – di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese
di pubblici esercizi da un lato e dall’altro a contenere il contagio da Covid 19 per il
rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo Dpcm attuativo del 17
maggio u.s.
A tal fine va sottolineato come la disciplina innovativa contenuta nella norma in
commento contiene già l’esonero dal pagamento della Cosap e Tosap da parte degli aventi
diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre.
Su tale punto, non vi è necessità dunque di alcun atto amministrativo. Dato il tenore
letterale della norma, appare inoltre evidente che in caso di già avvenuto pagamento per
fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo
dell’esonero.
Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la
norma de qua, viene definito un genus di autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e
che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni.
Si ritiene dunque possibile, nei termini e contenuti di cui al punto precedente della
presente nota, che la competenza nell’attuazione della norma e di indicazione operativa
agli Uffici sull’organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa
essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in
materia di organizzazione. L’atto dell’organo esecutivo, in questo caso, andrebbe motivato
alla luce della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema
operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di
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semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-
economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione.
A tal fine si allega un fac simile di domanda di occupazione di suolo pubblico in base
all’articolo 181 del DL 34/2020.
- Copertura economica
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di
127, 5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone
occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
La copertura riguarda solo i mancati introiti COSAP/TOSAP per le concessioni già in
essere, per le quali, evidentemente l’esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP
determina una minore entrata per i comuni.
- Ulteriori riduzioni adottabili dal Comune
Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche
finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile). A tal fine,
non sussistono impedimenti normativi per la COSAP, essendo questa un’entrata di
natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza
particolari riserve.
Per ciò che riguarda la TOSAP esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura
tributaria e, quindi, al principio generale dell’indisponibilità della pretesa tributaria che
esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa.
Tuttavia, nulla osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa
commisurata ai mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell’esonero ex dl 34/2020,
con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione
del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.), nell’ambito ovviamente del
rispetto degli equilibri finanziari generali.
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Fac simile
Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in
Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al
31 ottobre 2020.
Il sottoscritto……………………………………
nato a …………………………………… Prov. ………………….. il
………………………………………
residente ………………………………………………………….Prov…………………………………..
via………………………………………………………………………n. ……………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA
……………………………………………………………………………………in qualità di
……………………………………………………………………………………………………..
- tel. …………. indirizzo e-mail ………………………. indirizzo di PEC
………………………………. (ovvero titolare della concessione n. ……………. del
…………………… rilasciata da codesto Ufficio)
DOMANDA
di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più
accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni
e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con
delibera del CC………..( ovvero con dehors, etc)….
lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato
nell’allegato schema grafico
lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività
economica, così come individuato nell’allegato schema grafico
lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa
rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze
dello stesso
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All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000 nonchè
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati
dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
– di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza ……
- civico ………………….le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
– di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata
stradale;
– di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento
sull’occupazione di suolo pubblico;
– di fare salvi i diritti dei terzi;
– di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
– di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia
urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
– di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene
ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di
lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti
dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da
COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su
ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore
della ristorazione».
Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale “al di là”
della sede stradale e prospiciente l’attività economica, DICHIARA che:
o la circostanza non corrisponde all’ipotesi di occupazione richiesta
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SI IMPEGNA
– a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in
ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da
subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni
pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
– ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in
ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti,
ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito
acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
– ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria
stabilite dalle Autorità competenti;
– a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo
urbano all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa
nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
– a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei
veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un
passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.
ALLEGA
– schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area
occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
– copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
Firma del titolare o legale rappresentante