L'Anci condivide con il MiBACT le modalità operative per esenzione TOSAP e semplificazione disposizione tavolini nei bar e ristoranti

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha condiviso con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una nota di indirizzo con le modalità operative per l’esenzione dei pubblici esercizi dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 e per le procedure semplificate per l’autorizzazione alla posa di strutture amovibili per la ristorazione come i dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, attrezzature e altri elementi di arredo urbano, così come previsto dal DL Rilancio per favorire la ripresa delle attività legate al turismo.
In particolare, il documento sottolinea come per questi interventi, in base alle disposizioni del DL Rilancio, non sia necessaria l’autorizzazione da parte delle Soprintendenze per l’esecuzione di lavori su beni culturali e l’autorizzazione paesaggistica.
A beneficio degli operatoti, riportiamo integralmente la Nota di indirizzo e il facsimile della domanda da compilare.

Nota d’indirizzo

Oggetto: Articolo 181 DL n. 34 /2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio 

  1. La norma

E’ contenuta nel DL n. 34 /2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, la 
norma (articolo 181) che prevede l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da 
parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione 
concernenti l’utilizzo di suolo pubblico. 

  1. Efficacia

L’esonero dal pagamento Tosap e Cosap è previsto per il periodo che decorre dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2020 ed il ristoro per i Comuni del minor gettito è a carico di 
un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno di cui si dirà nel successivo 
punto 8 della presente nota. 

  1. Finalità

La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed 
eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese 
con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l’entrata in 
vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, 
nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da 
COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM. 

  1. Ambito soggettivo

Sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui 
all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, c. 3- 
quater, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020, 
con riferimento al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui 
all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. 
A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 
287/1991: 

  1. a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,

comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di 
latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

  1. b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di

qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e 
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi 
similari); 

  1. c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di

bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in 
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi 
similari; 

  1. d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 
Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di 
carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi 
applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo 
pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio 
al 31 ottobre. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il 
comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa 
riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una 
ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente 
considerate identiche dal legislatore. 

  1. Regime autorizzatorio semplificato

La norma in commento – sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche 
sospese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – semplifica il regime 
autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle 
superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 
31 ottobre p.v. – una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del 
provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente 

dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza 
applicazione dell’imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972. 
La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e 
regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione. 
In particolare, si ritiene che la deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che 
per il provvedimento finale concessorio. 
Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in 
materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed 
il rispetto dei diritti dei terzi. 
Inoltre, si sottolinea come l’assenza di una espressa previsione normativa, renda 
possibile per i Comuni autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici 
massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel 
temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio. 
Per effetto di quanto previsto dal comma 3, ai soli fini di assicurare il rispetto delle 
misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 
31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di 
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture 
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute 
e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle 
autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) e 146 
(autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al 
comma 3 (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-bis, del DPR n. 
380/2001, vale a dire il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non 
soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, 
devono, appunto, essere rimosse. Non va sottovalutata la portata innovativa di questa 
norma che va coordinata con le semplificazioni in materia edilizia contenuta nell’articolo 
264, comma 1 lettera f). 

  1. Procedura semplificata, urgente e temporanea

Come accennato, la norma – oltre al beneficio economico – innova profondamente il 
procedimento autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico se letta in combinato 
disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti 
amministrativi. 

Ci riferiamo in particolare all’articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima 
semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a 
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla 
diffusione dell’infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena 
attuazione ai principi di cui all’articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445 
/ 2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex 
post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla 
normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle 
normative di settore. 
Pertanto, il combinato disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 264 commi 1 e 2 in 
materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle 
fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale 
procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di 
procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai 
soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò 
possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex 
articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme 
inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in 
base alle norme sopra richiamate. 
Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un 
provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata 
un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i 
seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, 
delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo 
Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e 
d’igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata 
stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal 
Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i 
diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato) 
Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o 
dell’ampliamento. 
Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da 
seguire. 

In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell’organizzazione degli Enti, 
potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite 
riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero 
nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita 
un’occupazione d’urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza 
dalla data di occupazione stessa. 

  1. Come disciplinare l’introduzione del nuovo regime nell’organizzazione

dell’Ente Locale 
Si osserva in linea generale che le innovazioni normative di una disciplina di settore non 
richiedono che una presa d’atto da parte dell’Ente destinatario delle stesse, tenuto 
unicamente a dare indicazioni operative che ne rendano immediata l’operatività 
trattandosi – in questo caso – di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese 
di pubblici esercizi da un lato e dall’altro a contenere il contagio da Covid 19 per il 
rispetto delle linee guida previste dal DL 33/2020 e dal suo Dpcm attuativo del 17 
maggio u.s. 
A tal fine va sottolineato come la disciplina innovativa contenuta nella norma in 
commento contiene già l’esonero dal pagamento della Cosap e Tosap da parte degli aventi 
diritto individuati dalla norma stessa, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre. 
Su tale punto, non vi è necessità dunque di alcun atto amministrativo. Dato il tenore 
letterale della norma, appare inoltre evidente che in caso di già avvenuto pagamento per 
fattispecie che godono del beneficio, si dovrà procedere al rimborso per il periodo 
dell’esonero. 
Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la 
norma de qua, viene definito un genus di autorizzazione all’occupazione di suolo 
pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e 
che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni. 
Si ritiene dunque possibile, nei termini e contenuti di cui al punto precedente della 
presente nota, che la competenza nell’attuazione della norma e di indicazione operativa 
agli Uffici sull’organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa 
essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in 
materia di organizzazione. L’atto dell’organo esecutivo, in questo caso, andrebbe motivato 
alla luce della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema 
operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di 

semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio- 
economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione. 
A tal fine si allega un fac simile di domanda di occupazione di suolo pubblico in base 
all’articolo 181 del DL 34/2020. 

  1. Copertura economica

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 
127, 5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti 
interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone 
occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con 
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 
La copertura riguarda solo i mancati introiti COSAP/TOSAP per le concessioni già in 
essere, per le quali, evidentemente l’esonero dal pagamento della COSAP e TOSAP 
determina una minore entrata per i comuni. 

  1. Ulteriori riduzioni adottabili dal Comune

Rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni, anche 
finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile). A tal fine, 
non sussistono impedimenti normativi per la COSAP, essendo questa un’entrata di 
natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza 
particolari riserve. 
Per ciò che riguarda la TOSAP esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura 
tributaria e, quindi, al principio generale dell’indisponibilità della pretesa tributaria che 
esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa. 
Tuttavia, nulla osta a che il Comune regolamenti una ragionevole riduzione della tassa 
commisurata ai mesi di chiusura antecedenti la decorrenza dell’esonero ex dl 34/2020, 
con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine per la formazione 
del bilancio di previsione (attualmente il 31 luglio p.v.), nell’ambito ovviamente del 
rispetto degli equilibri finanziari generali. 

Fac simile 
Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in 
Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 
31 ottobre 2020. 
Il sottoscritto…………………………………… 
nato a …………………………………… Prov. ………………….. il 
……………………………………… 
residente ………………………………………………………….Prov………………………………….. 
via………………………………………………………………………n. …………………………………… 
Codice Fiscale/Partita IVA 
……………………………………………………………………………………in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………….. 

  1. tel. …………. indirizzo e-mail ………………………. indirizzo di PEC

………………………………. (ovvero titolare della concessione n. ……………. del 
…………………… rilasciata da codesto Ufficio) 
DOMANDA 
di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più 
accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni 
e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con 
delibera del CC………..( ovvero con dehors, etc)…. 
lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato 
nell’allegato schema grafico 
lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività 
economica, così come individuato nell’allegato schema grafico 
lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa 
rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze 
dello stesso 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione 
amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000 nonchè 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati 
dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA 
– di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza …… 

  1. civico ………………….le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di

spazi ed aree pubbliche; 
– di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata 
stradale; 
– di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento 
sull’occupazione di suolo pubblico; 
– di fare salvi i diritti dei terzi; 
– di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa; 
– di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia 
urbana, edilizia e d’igiene vigenti; 
– di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene 
ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di 
lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti 
dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su 
ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore 
della ristorazione». 
Inoltre, con riferimento all’occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale “al di là” 
della sede stradale e prospiciente l’attività economica, DICHIARA che: 
o la circostanza non corrisponde all’ipotesi di occupazione richiesta 

SI IMPEGNA 
– a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in 
ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da 
subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni 
pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza. 
– ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in 
ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, 
ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito 
acquiescenza alle determinazioni degli stessi. 
– ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria 
stabilite dalle Autorità competenti; 
– a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo 
urbano all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa 
nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati. 
– a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei 
veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un 
passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente. 
ALLEGA 
– schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area 
occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati; 
– copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
Firma del titolare o legale rappresentante 

Riccardo Regi: Direttore di Vivo Umbria, Perugino, laureato in Lettere, giornalista professionista dal 1990, vice direttore dei Corrieri Umbria, Arezzo, Siena, Viterbo, Rieti per 18 anni.