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In Umbria riapertura dei centri estivi dal 15 giugno: il testo integrale dell'ordinanza

PERUGIA – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l’ordinanza  che autorizza il riavvio dal prossimo 15 giugno dei centri estivi per l’infanzia e adolescenti. Qui si legge che “A decorrere dal 15 giugno 2020 è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari”.

Il testo completo 

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2020, n. 30
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria ;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali ;”
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.” ;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l’epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall’Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale siassiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche intempi differiti ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall’inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Dato atto, altresì, dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Rilevato che l’Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali attualmente sospese, subordinando l’attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato ;
Rilevato che a seguito dell’analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischiosità delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa ;
Considerato che:
− l’Umbria, come altre regioni ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali ;
− il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l’evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell’Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio ;
− il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale ;
− in particolare si raccomanda comunque l’applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria ;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori ;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;
Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti/clienti e che comunque :
• si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
• in particolare si raccomanda l’applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria, nonché l’effettuazione di test sierologici sugli operatori da effettuarsi all’inizio dell’attività e, successivamente, ogni 10 giorni con le modalità di cui al documento elaborato dal COR regionale ed inviato alle parti sociali; la misurazione quotidiana della temperatura e l’impostazione di nuova metodica di lavoro e di adeguato piano sanitario;
ORDINA
Art. 1
1. A decorrere dal 15 giugno 2020 è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari.
2. L’apertura avviene nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di cui all’allegato n. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 2
1. Il progetto di attività viene elaborato dal soggetto gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto.
2. Gli aspetti presi in considerazione riguardano:
1) l’accessibilità;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
8) i triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.
Art. 3
1. In ordine agli operatori, oltre a quanto disposto dalle linee guida citate, in via complementare, è possibile coinvolgere operatori volontari e volontari del servizio civile, opportunamente formati.
2. Sempre in via complementare, ferma restando la presenza minima di personale, ciascun gruppo potrà essere affiancato da un massimo di due adolescenti della fascia 16/17 anni di età e da non considerare ai fini del calcolo del rapporto utenti/personale, per il supporto al gruppo stesso, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile del centro estivo
Art. 4
1. L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione da parte del soggetto legale rappresentante dell’impresa/ente/soggetto gestore dell’attività della certificazione di inizio attività correlata dalla scheda del progetto e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestanti la piena corrispondenza del progetto alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8 al dpcm n. 19/2020 al Comune e all’autorità sanitaria competente.
L’attività oggetto della comunicazione potrà essere iniziata dal momento della presentazione della certificazione. In caso di accertata insussistenza dei requisiti e dei presupposti o di mancata conformazione alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8 al dpcm n. 19/2020, accertata nel corso dei controlli a cura del Comune o della autorità sanitaria competente, l’attività potrà essere sospesa.
Il legale rappresentante dell’impresa/ente gestore dell’attività sottoscrive con i genitori degli utenti del servizio patti di responsabilità condivisa.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 

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