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Lavoro & Cultura: operativa la normativa sulla “Disciplina della professione di guida turistica”

Per la nostra rubrica Lavoro & Cultura torniamo a parlare di guide turistiche. È infatti operativa la nuova normativa sulla “Disciplina della professione di guida turistica”: con l’entrata in vigore il 13 luglio del Regolamento attuativo possono quindi anche essere banditi i corsi di formazione e sopratutto gli esami per accedere all’Elenco ufficiale che abilita all’esercizio della professione. In sostanza lo scopo è standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. Altra punto fermo dopo le controversie del passato, infatti, è stato quello della definizione di competenza territoriale nella quale si può esercitare: non più su base regionale ma su tutto il territorio nazionale. Per accedere all’Elenco occorrerà superare un esame d’idoneità che verrà bandito annualmente.

Il parlamento aveva approvato il disegno di legge lo scorso dicembre e il 28 giugno il Governo ha emanato il Decreto con il Regolamento (qui il testo) che specifica e disciplina gli aspetti attuativi previsti nella riforma.

Vediamo quali sono i requisiti necessari.

I REQUISITI

Per la partecipazione all’esame nazionale di abilitazione occorre essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. Occorre essere maggiorenni, diplomati e con il pieno godimenti dei diritti civili e politici.

Si richiede inoltre di non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto. A questo si aggiunge, nello specifico, il non avere riportato condanne anche non definitive per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale.

L’esame

L’esame sarà bandito dal Ministero del Turismo e, come già annunciato, sono previste tre fasi: la prova scritta, la prova orale e la prova tecnico-pratica. La prova scritta in italiano consisterà in domande con risposte aperte o da scegliere su risposte multiple sulle materie di storia dell’arte; geografia; storia; archeologia; diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica; disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

La prova orale in italiano saggerà la profondità delle conoscenze sulle medesime materie e la prova pratica simulerà una visita guidata. Richiesta anche la conoscenza di una lingua straniera con un livello di competenza di tipo B2 nella classificazione internazionale.

Ricordiamo che chi già esercitala professione attualmente in modo abilitato non dovrà sostenere nessun esame ma solo i corsi di aggiornamento pluriennali. Per partecipare all’esame si dovrà versare 10 euro come contributo alle spese di organizzazione del concorso.

Il tesserino

A seguito dell’iscrizione nell’elenco nazionale il Ministero del turismo rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento, presentando il quale si avrà diritto all’accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio o formazione. Per il rilascio occorrerà versare 30 euro.

Gli stranieri

Il Regolamento disciplina anche le condizioni e modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero.

Per i cittadini dell’Unione europea e della Svizzera in possesso della qualifica per lo svolgimento dell’attività nel loro Paese è autorizzato lo svolgimento della professione in due casistiche: in base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, oppure in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’interno dell’Ue e della Svizzera previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura definita ‘compensativa’. Che potrà essere una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. L’attività di guida turistica è considerata avente carattere quando è svolta per non più di sessanta giorni annui, e comunque per non più di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi eserciterà l’attività non essendo iscritto nell’Elenco nazionale vanno da un minimo di 3 a un massimo di 12 mila euro ma saranno sanzionabili da 5mila a 15mila euro anche gli intermediari che mettessero in contatto turisti con soggetti non abilitati.

I corsi di specializzazione

Per i corsi di specializzazione il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, e gli enti accreditati e in convenzione con loro, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all’ulteriore specializzazione tematica o territoriale

Gli ambiti tematici di specializzazione tematica sono individuati in: area storico-artistica; area archeologica; area storico-demo-etno-antropologica; area enogastronomica; area scientifica tecnologica; patrimonio religioso; patrimonio museale; tecniche di comunicazione per persone con disabilità; tecniche di comunicazione per l’infanzia, l’adolescenza e la terza età; patrimonio monumentale italiano e anche patrimonio musicale italiano.

Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia o regione o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia.

Corsi di aggiornamento

Per i corsi di aggiornamento il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, e gli enti accreditati e in convenzione con loro, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o più corsi di aggiornamento ogni tre anni.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del Regolamento contenute negli articoli presenti nel Capo I – “Criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica”; Capo III – “Condizioni e modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero”; capo IV – “Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione” non si applicano alle regioni a statuto speciale, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Potranno quindi avere possibilità di variare le modalità di svolgimento dell’esame.

INFO

Qui la pagina del sito del Ministero del Turismo con tutti i dettagli, le informazioni, la modulistica e la normativa. Visionabile anche l’Elenco nazionale delle guide riconosciute dal Ministero per l’anno 2024: https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/guida-turistica/

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